Le normative europee sulle sostanze pericolose per l’ambiente e la salute umana: “POP”, “REACH” e “ROHS”
Negli ultimi anni l’Unione Europea ha posto come uno dei suoi più grandi impegni la corretta gestione delle sostanze pericolose per la salute umana e l’ambiente. Tre sono le normative europee strettamente legate a questo aspetto: Il regolamento UE 1021/2019 (POP), il regolamento UE 1907/2006 (REACH) e la direttiva UE 65/2011 (ROHS II) e le loro successive modifiche e integrazioni.
Gli inquinanti organici persistenti “POP” (acronimo inglese di Persistent Organic Pollutants) sono sostanze organiche che persistono nell’ambiente e rappresentano un rischio per la nostra salute e l’ambiente. Possono essere trasportati dall’aria, dall’acqua e dalle specie migratorie. Sono disciplinati a livello mondiale dalla convenzione di Stoccolma e dalla convenzione di Aarhus. L’attuazione di tali atti legislativi nell’Unione europea avviene mediante il Regolamento UE 1021/2019 (POP), con specifiche misure di controllo che:
- vietano o limitano la produzione e l’impiego di inquinanti organici persistenti;
- ne riducono al minimo l’emissione;
- si occupino della gestione in sicurezza delle scorte;
- si occupino della gestione dello smaltimento di rifiuti costituiti o contaminati da POP.
Le sostanze chimiche identificate come POP comprendono
prodotti chimici industriali (come nel caso dei bifenili policlorurati),
sottoprodotti non intenzionali (come nel caso delle diossine e furoni) e
pesticidi (come nel caso del DDT).
In base al regolamento POP, l’ECHA (European Chemical
Agency – Agenzia europea delle sostanze chimiche) ha la finalità di fare da
supervisore e contribuisce, attraverso le segnalazioni degli stati membri, a
individuare e proporre nuovi POP da parte dell’UE alla convenzione di
Stoccolma.
Il Regolamento CE n.1907/2006 (ROHS), invece, ha la finalità di registrazione, valutazione e
autorizzazione delle sostanze chimiche, anch’esso con la finalità di proteggere
la salute umana e l'ambiente.
Il Regolamento REACH ha l’obbiettivo di identificare
le proprietà pericolose dei prodotti, compresi rischi connessi e misure di
sicurezza da applicare e si pone da base per i processi di fabbricazione,
importazione, immissione sul mercato ed uso di tutte le sostanze chimiche (non
solo di quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche di quelle che
vengono adoperate quotidianamente e quelle presenti in articoli come gli abiti
o i mobili). Quasi tutte le tipologie di aziende ne sono coinvolte.
Secondo il Regolamento europeo spetta all’industria la responsabilità di gestire i rischi, fornire informazioni, utilizzare o immettere sul mercato sostanze chimiche. I produttori e gli importatori di sostanze chimiche sono obbligati a raccogliere informazioni e trasmetterle all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
Il Reach presenta 4 fasi fondamentali:
- Registrazione: obbligo, per i fabbricanti e gli importatori di presentare all’ECHA una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze e, in mancanza di dati disponibili, l’obbligo di eseguire test sperimentali per caratterizzare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e eco-tossicologiche;
- Valutazione: l’ECHA controlla la conformità delle informazioni oggetto di registrazione ed esamina le proposte di sperimentazione per verificare che non siano necessarie. Gli Stati membri, valutano le sostanze chimiche che destano preoccupazione per la salute e l’ambiente;
-
Autorizzazione: solo per usi
specifici e controllati, delle sostanze “estremamente preoccupanti” che hanno
effetti che destano un livello di preoccupazione equivalente a quelle
appartenenti ai gruppi indicati (SVCH);
- Restrizione: sostanze e miscele con
rischi inaccettabili per l’ambiente e la salute umana devono essere totalmente
o parzialmente ristrette negli usi o nella concentrazione (ad es. nei prodotti
di consumo.
Uno degli obiettivi del regolamento è quello di stimolare
i mercati europei alla produzione di sostanze innovative e non dannose competitive
sui mercati internazionali.
Le sostanze vanno valutate quantitativi pari o
superiori a 1 tonnellata/anno e ne sono coinvolti tutti gli importatori e
produttori a valle e a monte, all’interno dello Spazio Economico Europeo, SEE
(Unione Europea + Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Ne risultano coinvolti in
maniera indiretta anche i consumatori finali.
Una quasi naturale prosecuzione del Regolamento Reach
è sicuramente quella del Rohs 2 (Direttiva UE 2011/65/UE).
La direttiva RoHS limita l’uso
di piombo (Pb), mercurio (Hg), cadmio (Cd), cromo
esavalente (Cr6+), bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di
difenil polibrominato (PBDE) nella produzione di alcune delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche vendute nell’Unione Europea.
Queste sostanze risultano essere altamente dannose per ambiente e salute umana,
specialmente quando si raggiunge la fase di trattamento dei rifiuti.
Il produttore così come l’importatore ed il
distributore, oltre ad apporre la marcatura CE, deve assicurare che sia stata
applicata l'adeguata procedura di valutazione di conformità.
La direttiva fa riferimento a:
- grandi elettrodomestici,
- piccoli elettrodomestici,
- apparecchiature informatiche e per
telecomunicazioni,
- apparecchiature di consumo,
- apparecchiature di illuminazione,
- strumenti elettrici ed elettronici,
- giocattoli e apparecchiature per il
tempo libero e per lo sport,
- distributori automatici.
Con le successive modifiche ed integrazioni è stato
esteso il campo di applicazione anche a: Dispositivi medici, strumenti di
controllo, monitoraggio e di diagnosi in vitro e strumenti di monitoraggio e
controllo industriali.
Con la Direttiva delegata 2015/863/UE, chiamata “RoHS
3”, vengono introdotte altre quattro sostanze: Ftalato di bis(2-etilesile),
Benzilbutilftalato (BBP), Dibutilftalato (DBP) e Diisobutilftalato (DIBP).
Per Facom la salute umana e quella dell’ambiente
vengono prima di ogni cosa e proprio per questo ha scelto di impegnarsi
nell’applicazione di tali normative richiedendo ai propri fornitori una
maggiore attenzione a tali normative ed una periodica dichiarazione di
conformità.
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